Art. 6.
(Forniture).

      1. Lo Stato, le regioni e i comuni possono fornire in comodato alle cooperative di cui all'articolo 5 materiali e macchinari, finalizzati a consentire, in particolare, l'attività di controllo boschivo delle montagne, delle colline, dei greti dei fiumi e dei torrenti. La cooperativa alla quale è assegnato un territorio di proprietà demaniale, regionale o comunale, è responsabile della sua salvaguardia.
      2. Le cooperative di cui all'articolo 5 non possono ricevere in assegnazione altri lavori da soggetti pubblici.